Associazione

Statuto

DOWNLOAD STATUTO DI COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

 

DOWNLOAD STATUTO REVISIONATO CON NORMATIVA FISCALE E CIVILISTICA

 

STATUTO

PUNTO DI SVOLTA

Musicoterapia Umanistico Trasformativa

 

 

Art. 1 Denominazione

E’ costituita a norma dell’art 36 codice civile e seguenti l’associazione privata, senza scopo di lucro, denominata “Punto di Svolta – Musicoterapia Umanistico Trasformativa”, associazione Italiana di Professionisti della Musicoterapia in seguito denominata “Associazione”.

L’Associazione si costituisce ai sensi dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Art 2 Sede

L’Associazione ha sede legale in Via Palermo 9, 37069 Villafranca (VR)

Il Consiglio direttivo potrà attivare altre sedi, succursali, uffici nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

Art 3 Natura, finalità e scopi istituzionali

L’Associazione non ha finalità di lucro è autonoma, indipendente, apolitica ed è costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musicoterapia a livello nazionale ed internazionale.

In particolare l’Associazione è costituita ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 quale associazione rappresentativa a carattere nazionale dei musicoterapeuti che si riconoscono nell’approccio di Musicoterapia Umanistico Trasformativa di Roberto Ghiozzi, il cui acronimo è M.U.T.

Le finalità dell’Associazione sono:

  1. a) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/2013;
  2. b) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della professione dei musicoterapeuti che si riconoscono nell’approccio della Musicoterapia Umanistico Trasformativa di Roberto Ghiozzi, il cui acronimo è M.U.T.;
  3. c) promuovere, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
  4. d) promuovere, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;
  5. e) rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell’art. 7 della Legge 4/2013, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l’attestazione del possesso dei requisiti e degli altri elementi elencati dalla lett. a) alla lettera f) del suddetto art 7 della Legge 4/2013;
  6. f) progettare e realizzare, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione.
  7. g) istituire, in linea con l’art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto, all’art. 23, “Comitato Scientifico”;
  8. h) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati;
  9. i) promuovere, organizzare ed incentivare percorsi formativi professionali e la diretta partecipazione degli associati:

1) a proposte di percorsi di studio e formazione ai più alti livelli secondo standard e parametri della E.M.T.C. “Confederazione Europea della Musicoterapia”;

2) l’inserimento all’interno di gruppi di Studio e Ricerca e di ogni altro progetto contemplato in questo statuto;

  1. l) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso il raggiungimento di accordi con Aziende, Enti pubblici e/o privati, stipulare con essi accordi o convenzioni, che consentano di facilitare ai singoli associati accordi individuali diretti ed autonomi per l’esercizio della propria attività professionale;
  2. m) favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;
  3. n) svolgere, in genere, tutte le attività utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale. Tali iniziative a carattere commerciale non costituiscono una modalità prevalente bensì marginale ed utilizzate esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale;
  4. o) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un Codice deontologico(Codice deontologico) con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della Legge n. 4/2013;
  5. p) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;
  6. q) gestire la tenuta dell’Elenco dei musicoterapeuti iscritti all’Associazione, ai sensi dell’art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;
  7. r) autorizzare in conformità all’art 4 comma 1 Legge 4/2013 i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.

L’Associazione, inoltre, si propone di promuovere attività ed iniziative di:

  • Salvaguardia, sviluppo, promozione e diffusione della musicoterapia a livello nazionale ed internazionale;
  • Carattere sociale, culturale, musicoterapico, psicologico e pedagogico con l’intervento ove richiesto della collaborazione di professionisti ordinistici nel rispetto degli specifici ruoli tra le professioni non organizzate in Ordini, Collegi ed Albi e quelle di appartenenza ai rispettivi Ordini;
  • Sostegno e sviluppo di attività umanitarie;

    Progetti musicoterapici;

  • Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’Associazione.
  • La progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di: corsi, workshop, seminari, convegni, conferenze, concerti, produzioni musicali, video e dvd, mostre, proiezioni di film, documentari, diapositive, inchieste, ricerche attinenti a: formazione, musicoterapia, arteterapia, pedagogia, teatro, musica, artigianato, counseling, ecologia ambientale

Art 4 Sigla e Marchio

L’Associazione ha come sigla “ P.D.S.” e come marchio “ ___SPIRALE__________ sia la sigla che il marchio sono segni distintivi della Associazione.

Solo i soci specificatamente autorizzati, ai sensi dell’art 4 comma 1 Legge n. 4/2013, potranno farne uso per attestare la propria appartenenza all’Associazione.

Art 5 Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità istituzionali che possano partecipare per professionalità, attitudine, formazione o per sostegno all’Associazione (soci sostenitori), alla vita associativa al fine di sostenere l’attività sociale, la ricerca, lo studio delle tematiche attinenti alla musicoterapia.

I soci si distinguono in:

– Soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Sono comunque obbligati al pagamento della quota annuale.

– Soci ordinari: coloro che esercitano l’attività di musicoterapeuti, in possesso dei requisiti stabiliti dall’associazione e hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio ordinario dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

– Soci sostenitori: è attribuita a titolo esclusivamente onorifico a persone fisiche, aziende, enti pubblici o privati che pur non partecipando attivamente alla vita associativa e non esercitando professionalmente l’attività di musicoterapeuti condividono gli scopi e le finalità istituzionali dell’Associazione e per tale motivo ne sostengono l’attività attraverso contributi e liberalità. Non sono eleggibili a cariche sociali, in cui è richiesta la qualifica di socio, non hanno diritto di voto.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o mancato versamento, nei termini, della quota associativa. E se non in regola con il regolamento della associazione.

Art 6 Procedura di ammissione dei soci

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, predisposta sui moduli forniti dall’Associazione, del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità specificando se la domanda di affiliazione è presentata per ottenere la qualifica di Socio ordinario o di Socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo delibera nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile ed il rigetto deve essere motivato.

Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno iscritti, entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, nel Libro dei soci.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la trasmissibilità della qualifica di socio e la rivalutabilità delle quote associative versate.

Art 7 Diritti dei soci

A tutti i soci fondatori e soci ordinari sono riconosciuti identici diritti. I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ogni socio ha diritto ad un voto, all’accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

I soci possono frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

Solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa e formazione-aggiornamento possono esercitare i propri diritti in assemblea, presso gli altri organi sociali, presentare domande o interrogazioni, partecipare alla vita sociale dell’Associazione.

Art 8 Doveri dei soci

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti, del Codice deontologico.

Art 9 Recesso

Il socio può recedere dall’Associazione non provvedendo al pagamento della quota associativa seguito da comunicazione scritta da inviare almeno un mese prima della scadenza, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato o alla scadenza dell’annualità già corrisposta.

In nessun caso al socio recedente spetta il rimborso della quota associativa versata.

Art 10 Esclusione 

Il socio è escluso in caso di mancato versamento della quota associativa. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8 o per violazioni al Codice deontologico dell’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri.

L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio escluso, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.

Il socio escluso può appellarsi al Presidente dell’Associazione e questi se ritiene fondato l’appello può richiedere una nuova votazione ai Consiglio direttivo La nuova pronuncia del Consiglio direttivo è definitiva ed inappellabile.

In nessun caso al socio escluso spetta il rimborso della quota associativa versata.

Art 11 Organi dell’Associazione

Organi sociali  PDS

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente dell’Associazione
  • Vice Presidente dell’Associazione
  • Tesoriere
  • Revisore dei Conti
  • Collegio dei Probiviri
  • Comitato Tecnico Scientifico
  • Commissione valutatrice

I nominativi della struttura organizzativa e dell’elenco soci è pubblicata sul sito della Associazione PDS

Tutte le cariche sociali, ad esclusione del Revisore dei conti, sono assunte e svolte a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio direttivo, al Presidente, ai membri del Comitato scientifico, ai Probiviri è riconosciuto il rimborso spese esclusivamente per le spese viaggio documentate sostenute per raggiungere la sede dell’associazione in occasione delle riunioni istituzionali dei rispettivi organi associativi.

Art 12 Assemblea soci

Compongono l’assemblea tutti i soci fondatori e soci ordinari, purché in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in cui si svolge l’assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio con delega scritta può farsi rappresentare da un altro socio purché non sia membro del Consiglio direttivo né del Comitato scientifico, né Revisore dei Conti, né membro dei Probiviri, né Presidente dell’associazione né dipendente, la delega, inoltre, non è valida se attribuita a soggetti non soci. Ogni socio può avere al massimo 5 deleghe.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare all’assemblea con finalità consultive, hanno diritto di intervento, ma non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in assenza di quest’ultimo dal membro del Consiglio direttivo più anziano, che nomina il segretario verbalizzante.

Delle Assemblee dei soci sono redatti verbali, trascritti a cura del segretario verbalizzante, su apposito registro regolarmente tenuto e sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea.

Art 13 Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante nel Libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino nel Libro soci).

L’avviso di convocazione è inoltre pubblicato sul sito internet dell’associazione ed esposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art 14 Adunanze in audiovideoconferenza

Le adunanze dell’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, possono tenersi anche in audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

– presenza nello stesso luogo del Presidente dell’assemblea e del Segretario, i quali provvedono alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;

– possibilità, per il Presidente dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– possibilità per il segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– indicazione nell’avviso di convocazione dei luoghi audio e video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell’assemblea ed il segretario verbalizzante;

– necessità di predisposizione di tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Art 15 Assemblea ordinaria

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per discutere e deliberare sui bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’esercizio in corso.

L’Assemblea in sede ordinaria può essere, inoltre, convocata in ogni momento per decisione del Presidente dell’associazione o su richiesta indirizzata al Presidente dell’Associazione dal Consiglio direttivo o dalla richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

Spetta all’Assemblea:

– approvare il bilancio annuale consuntivo

– approvare il bilancio annuale preventivo

– eleggere il Presidente dell’Associazione, i membri del Consiglio direttivo, i Probiviri, il Revisore del conti:

– approva il programma delle attività dell’Associazione;

– discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto interventi.

L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Art 16 Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

– per deliberare le modifiche dello Statuto

– lo scioglimento dell’Associazione la devoluzione del patrimonio sociale

– discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per le delibere di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio sociale occorrerà il voto favorevole di tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art 17 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di quindici, eletti dall’Assemblea tra i soci con diritto di voto.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza da consigliere questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Nel caso in cui non ci siano non eletti sarà il Consiglio a nominare il sostituto, che resterà in carico sino alla prossima Assemblea che provvederà ad eleggere il nuovo membro del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, l’intero consiglio si intenderà decaduto.

Delle riunioni del Consiglio direttivo sono redatti verbali trascritti su apposito registro regolarmente tenuto e sottoscritti dal Presidente.

Art 18 Decadenza dal Consiglio direttivo

Non può essere nominato consigliere e se nominato decade chi si trova nelle condizioni previste dall’art 2382 del Codice civile.

Decade dalla carica di consigliere chi:

– senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio

– chi presenta la propria candidatura alle elezioni politiche di ogni livello: nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

– il consigliere che, per qualsiasi ragione, perde la qualifica di socio con diritto di voto;

– chi viola con il proprio comportamento il Codice deontologico.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato. Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare entro 5 giorni all’interessato, il consigliere può presentare appello allo stesso Consiglio a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo che disporrà la convocazione del Consiglio entro 30 giorni successivi. La nuova pronuncia del Consiglio è definitiva ed inappellabile.

Nel caso in cui la causa di decadenza colpisca il Presidente del Consiglio direttivo, la richiesta di cui la comma precedente è rivolta al Vice presidente, che eserciterà i poteri del Presidente.

Art 19 Compiti del Consiglio direttivo

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il vice Presidente, che assumerà le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

Al Consiglio spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione, si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Compiti del Consiglio sono:

  1. predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. predisporre il programma delle attività dell’Associazione che, previa approvazione dell’Assemblea, provvederà ad attuare;
  3. Approvare i Regolamenti previsti dalla statuto e tutti gli altri che riterrà opportuno per il buon funzionamento dell’Associazione;
  4. delibera il trasferimento della sede sociale e l’istituzione o soppressione di sedi, secondarie;
  5. nominare i soggetti investiti della rappresentanza sociale;
  6. delibera gli adeguamenti allo Statuto a disposizioni normative;
  7. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  8. nominare, anche tra non soci, i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
  9. deliberare l’esclusione dei soci e l’affiliazione dei richiedenti;
  10. predisporre, sentito con parere non vincolante il Comitato Tecnico Scientifico, il Codice deontologico a cui tutti gli associati devono attenersi;
  11. Rilasciare ai soci richiedenti l’attestazione di cui all’art 7 L. n. 4/2013;
  12. Aggiorna il Libro socio degli associati;
  13. Aggiorna l’Elenco dei musicoterapeuti di cui all’art 28;
  14. Nomina i Probiviri in caso di decadenza o decesso di quelli nominati dall’Assemblea e che restano in carica sino alla prima Assemblea utile.

Art 20 Convocazione delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio direttivo, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di e-mail o telefonata, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l’avviso via telematica i componenti del Consiglio direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l’Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo E-Mail indicato nel libro verbali del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono tenersi anche in audiovideoconferenza alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 14.

Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria anche non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art 22 Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento del Presidente dell’Associazione, il vice Presidente del Consiglio direttivo o in assenza di quest’ultimo il membro più anziano del Consiglio direttivo, né assume le funzioni sino alla prima Assemblea che elegge il nuovo Presidente dell’Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto.

Il Presidente dell’associazione convoca e presiede l’Assemblea, curando l’esecuzione delle relative delibere.

Il Presidente dell’associazione se ritiene fondato l’appello del socio escluso può richiedere una nuova votazione ai Probiviri.

 Art 23  Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, durano in carico tre anni e sono rieleggibili, possono essere soci o non soci.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale nomina un Vice-Presidente e un Segretario. I membri del Direttivo non possono fare parte del CTS.. Il CTS è un organo consultivo del CD.  

In caso di dimissioni, decadenza del membro che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Comitato, o abbia una condotta in contrasto con il Codice Deontologico il Presidente, o se la causa di decadenza riguarda il Presidente, il Vice presidente lo segnala al Consiglio direttivo che ne delibera la decadenza e provvede a nominare il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Comitato scientifico.

Il Presidente o un suo delegato hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Comitato Scientifico.

Il funzionamento del Comitato è regolato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, progetta, elabora idee, modelli, proposte nel settore della ricerca, tutela, valorizzazione dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente. Garantisce inoltre la qualità scientifica delle iniziative ed attività dell’associazione.

 Art 24 Revisore dei conti

L’Assemblea dei soci nomina, quando lo ritiene opportuno, anche tra non soci, il Revisore dei conti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di nomina del Revisore dei conti, questo potrà essere costituito da un solo membro effettivo. Al Revisore dei Conti spettano sia l’attività di vigilanza che l’attività di revisione contabile.

L’attività di vigilanza si sostanzia in controlli periodici, non oltre i 90 giorni, finalizzati a monitorare il corretto funzionamento dell’attività dell’ente. Il Revisore dei Conti a titolo meramente esemplificativo deve: verificare il rispetto della legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari, verificare la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione, monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, verificare la consistenza del patrimonio dell’Associazione, verificare l’esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alle dimensioni ed all’attività dell’Associazione, verificare il rispetto della normativa fiscale, amministrativa e del lavoro.

L’attività di revisione, finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio d’esercizio, si intende l’insieme di operazioni di controllo sulla corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, corretto e puntuale adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali, analisi dell’adeguatezza del sistema contabile in ordine alle attività esercitate.

Il Revisore dei conti deve predisporre una relazione annuale sia per l’attività di vigilanza che per l’attività di revisione dei conti con cui darà conto, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, delle risultanze dei controlli all’Assemblea.

 Art 25 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e due supplenti, in carico tre anni e sono rieleggibili

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente, il quale nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

In caso di dimissioni, decadenza del membro che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Comitato, o abbia una condotta in contrasto con il Codice Deontologico il Presidente, o se la causa di decadenza riguarda il Presidente il Vice presidente, lo segnala al Consiglio direttivo che ne delibera la decadenza e provvede a nominare il sostituto che resta in carica sino alla prima Assemblea che provvederà ad eleggere il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Collegio dei Probiviri.

Il funzionamento dell’Organo è regolato da apposito regolamento deliberato dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari per la violazione del Codice deontologico dell’Associazione. Le sue decisioni sono inappellabili.

Se la sanzione deliberata dal Collegio dei Probiviri è l’esclusione del socio si applica l’art 10.

 Art 26 Durata esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

I bilanci (rendiconto economico finanziario) sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dall’ articolo 15, 1° comma.

 Art 27 Obbligo di reinvestire l’avanzo di gestione

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie

E’ vietato in modo assoluto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o devoluzione non sia imposta dalla legge.

Art 28 Elenco musicoterapeuti della M.U.T.   

E’ istituito l’Elenco dei musicoterapeuti che si riconoscono nell’approccio di Musicoterapia Umanistico Trasformativa di Roberto Ghiozzi, il cui acronimo è M.U.T. che verrà aggiornato annualmente e pubblicato sul sito web dell’Associazione. A tutti i soci iscritti nell’elenco verrà rilasciato: il numero di iscrizione, la tessera associativa.

 Art 29 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. In particolare, salvo che le disposizioni legislative vigenti non dispongano diversamente, i beni dell’Associazione devono essere devoluti a fini di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai soci, a membri del Consiglio direttivo, del Comitato scientifico, al Presidente dell’associazione, a membri dell’Organo di disciplina ed a dipendenti della stessa.

Art 30 Comunicazioni scritte

Tutte le comunicazioni scritte previste nel presente statuto possono essere effettuate sia per lettera raccomandata sia per e-mail. Gli indirizzi e-mail utilizzabili sono esclusivamente quelli ufficiali dell’Associazione e quello che i singoli soci, membri di comitati o altri organi sociali comunicano all’atto della richiesta di adesione alla associazione e/o accettazione della carica.

 Art 31 Rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano in quanto possibile le disposizioni legislative vigenti.